Sull'Isola si prevedono importi di spesa leggermente più bassi, stimabili in 320 euro per famiglia, con una spesa di circa 118 euro. Il dato evidenzia uno sbilanciamento con segno negativo pari al 8.5 % rispetto al 2010. L'ufficio studi di Confcommercio Cagliari ha infatti calcolato che su 15 milioni di famiglie italiane che approfitteranno degli sconti di fine stagione, nella provincia storica di Cagliari le famiglie che acquisteranno in saldi saranno circa 124mila, generando una spesa stimata intorno ai 40 milioni di euro. Una spesa che rappresenterà, nella media, circa il 21,3% del fatturato annuo di settore.
"Rispetto agli anni passati - commenta Giancarlo Deidda, presidente di Confcommercio Cagliari - il bilancio delle vendite natalizie di abbigliamento e calzature è poco soddisfacente con la conseguenza che i consumatori preferiscono posticipare i propri acquisti subito dopo le festività, consolidando così l'abitudine agli acquisti nei periodi di promozione. Tutto questo - conclude Deidda - impone una seria riflessione sull'attuale meccanismo di saldi e promozioni, così come evidenziato dall'80% dei commercianti e clienti secondo un sondaggio condotta da Confcommercio - Format".
Si spiegano quindi i saldi dei telefoni cellulari, ma anche di prodotti del momento come gli apparecchi hi-tech, i lettori portatili di musica, sempre più moderni e soggetti a rapida obsolescenza, al pari di prodotti modaioli particolarmente amati dai giovanissimi, ma anche mobili e complementi d'arredo.
I saldi hanno poche e chiare regole indicate dalla legge regionale sul commercio. La regola principale è l'indicazione del prezzo iniziale del prodotto (non è necessario che sia della stagione corrente), la percentuale di sconto e il prezzo finale proposto al consumatore. Ecco alcuni chiarimenti per l'acquisto consapevole da parte del consumatore:
1) Cambi merce: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art.1519 ter cod. civile introdotto da D.Lgs. n.24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2) Prova dei capi: non c'è obbligo; è rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3) Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione. (chartabianca 11:05)